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RLS - domande e risposte

 

Può un RLS rifiutarsi di firmare il DVR?

 

Risposta – No, la firma comporta esclusivamente la conferma dell’avvenuta consultazione e non implica l’adesione o meno alle decisioni dell’impresa (Accordo Interconfederale comma 8, lettera c). Se si ritiene che ci siano state delle incongruenze in merito alla consultazione o per la valutazione che ha adottato l’azienda, si deve comunque firmare il DVR, ma si può scrivere la dicitura: “per presa visione”. E’ importante scrivere eventuali osservazioni nel VERBALE della riunione periodica. Tali osservazioni potrebbero essere fondamentali per un eventuale coinvolgimento degli organismi di vigilanza.

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E' così importante utilizzare il verbale della riunione periodica?

 

Risposta – E’ importante perché l’Rls può fare inserire a verbale le proprie osservazioni e i propri argomenti esposti durante la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Il senso di scrivere eventuali osservazioni va a ricollegarsi a due motivi. Il primo è che scrivendo nel verbale, si lascia traccia scritta dell’avvenuta comunicazione in merito ad eventuali criticità. Il secondo riguarda la c.d. Esperienza: il Datore di Lavoro viene così messo a conoscenza di eventuali criticità così che, se non si è intervenuti per eliminare o ridurre i rischi, in caso di infortunio, il Datore di Lavoro non può sostenere l’imprevedibilità dell’evento.

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L'RLS deve essere coinvolto in merito alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

 

Risposta – Si, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 D.Lgs 81/08).

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Nel caso in cui in azienda avvenga un'ispezione da parte degli organi di vigilanza, il RLS deve essere contattato?

 

Risposta – E’ buona prassi che il RLS venga avvisato nel caso in cui vi sia ispezione da parte degli organismi di vigilanza. Di norma, quando avviene un ispezione, gli organismi di vigilanza sentono i RLS, il quale formula eventuali osservazioni. (Art. 50 D.Lgs 81/08)

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Quando prende un permesso RLS, il RLS è tenuto a indicarne la motivazione?

 

Risposta – No, tranne nei casi di sopralluoghi nei luoghi di lavoro, in cui possono partecipare l’Rspp, Aspp e Mc.

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Il RLS deve essere coinvolto in merito alla nomina di un nuovo membro del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e/o in merito alla formazione?

 

Risposta – Si deve essere consultato sulla designazione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché in merito alla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori.

E’ consultato preventivamente in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori (si tratta di una consultazione, da formalizzare e verbalizzare, sulle modalità di formazione di tali addetti).(Art. 50 D.Lgs 81/08)

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A chi si può rivolgere un Rls quando viene violata una normativa di salute e sicurezza?

 

Risposta – Come tutti i lavoratori deve rivolgersi e segnalare eventuali criticità in primis al Preposto, al Dirigente, al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), e/o, se presente, all’Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e Medico Competente, cioè tutte le figure responsabili della sicurezza nel luogo di lavoro. Nel caso in cui non, l’azienda non adotta contromisure atte ad eliminare o ridurre i rischi, il RLSpuò rivolgersi alle autorità competenti: A.S.L. (UOPSAL), Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, agenti di pubblica sicurezza/Carabinieri e anche alle categorie sindacali di riferimento (ai sensi dell’Art.9 l. 300/70).

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Se avviene un infortunio in azienda, l'RLS deve essere contattato?

 

Risposta – E’ auspicabile, non vi è l’obbligo per il preposto o per il datore di lavoro.

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A parte nella riunione periodica, quando il RLS può consultare il Documento di Valutazione dei Rischi?

 

Risposta – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR da consultare ogni qual volta che il RLS lo ritenga utile e necessario, il documento è consultato esclusivamente in azienda.

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RSU/RSA insieme al RLS possono fare assemblee, che hanno per oggetto salute e sicurezza, in azienda?

 

Risposta – Si, ed è auspicabile.

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L'azienda può rifiutarsi di consegnare e/o far consultare il DVR? Magari per motivi legati alla privacy e/o al segreto industriale...

 

Risposta – No, neppure adducendo questioni riguardanti la privacy, in quantoil rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

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Il RLS, di fatto, ha un ruolo di responsabilità all'interno dell'azienda?

 

Risposta – No, se non responsabilità morali nei confronti dei colleghi.

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Un RLS può utilizzare la tematica di salute e sicurezza come materia di contrattazione di secondo livello?

 

Risposta – Si, ma solo se tale contrattazione porti ad un innalzamento del livello qualitativo, quindi migliorativo. Solo se va a migliorare e ampliare le condizioni minime stabilite dalla legge (D.lgs 81/08). Altrimenti, se non fosse migliorativa, la legislazione dice che: la salute non può essere oggetto di scambio contrattuale, di contrattazione monetaria, ma è un diritto costituzionale assoluto (art. 32 costituzione) il cui perseguimento richiede che lo stesso sia un obiettivo comune di tutti in azienda il diritto alla salute, non può, essere mai contrattato.

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Un RLS può essere coinvolto in merito alla valutazione del rischio stress lavoro correlato?

 

Risposta – Deve essere coinvolto per la valutazione dello stress lavoro-correlato. Il documento redatto a conclusione della valutazione deve essere munitodi data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.

 

Fonte: www.rlsfilcams-lombardia.org -  http://www.cantierepro.com/RLS---domande-e-risposte-_704.html